Contributo a Fondo Perduto in favore degli operatori economici

L’art.1 del Decreto Legge “Sostegni”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 marzo 2021, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevede un nuovo contributo a Fondo Perduto per tutti gli operatori economici che abbiano subìto un calo almeno del 30% del fatturato medio mensile e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a quello del 2019. Rispetto ai contributi previsti dai precedenti Decreti Ministeriali, quest’ultimo ha carattere generale, non prevedendo specifici codici ATECO di riferimento né specifiche esclusioni per i professionisti iscritti alle Casse di Previdenza.

Soggetti Beneficiari

Il contributo spetta a tutti i soggetti titolari di partita iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario.  Questi possono beneficiare dell’agevolazione solo se hanno prodotto ricavi d’impresa o compensi professionali nel 2019 non superiori a 10 milioni di Euro.

Sono in ogni caso esclusi dal contributo i soggetti con partita iva cessata già alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, i soggetti che hanno attivato la partita iva dopo l’entrata in vigore del Decreto, gli enti pubblici di cui all’art.74 del T.U.I.R e gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’art.162-bis del T.U.I.R.

Requisiti di accesso

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Per la determinazione del fatturato si deve far riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi.

Ai soggetti che hanno attivato la partita iva a decorrere dal 1 gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza di questo requisito di accesso.

Entità del contributo

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019.

La percentuale da applicare decresce all’aumentare dei ricavi e compensi prodotti nel 2019, come segue:

% SU DIFFERENZA FATTURATO MEDIO MENSILE RICAVI/COMPENSI 2019
60% Non superiori ad 100.000- Euro
50% Tra 100.000 Euro e 400.000- Euro
40% Tra 400.000 Euro e 1 mln Euro
30% Tra 1 mln Euro e 5 mln Euro
20% Tra 5 mln Euro e 10 mln Euro

Per i soggetti che hanno attivato la partita iva dal 1 gennaio 2019, ai fini del calcolo della media, rilevano i mesi successivi a quelli di apertura della partita iva.

In ogni caso, l’importo del contributo erogabile non può essere superiore ad Euro 150.000-. E’ comunque riconosciuto, per i soggetti beneficiari, inclusi quelli che hanno attivato la partita iva dal 1 gennaio 2020, un contributo minimo di Euro 1.000- per le persone fisiche ed Euro 2.000- per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

!NOVITA’! In alternativa all’erogazione del contributo su conto corrente, i soggetti beneficiari possono decidere, con scelta IRREVOCABILE, di usufruire del contributo a fondo perduto sottoforma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione per pagare altri tributi.

Modalità di richiesta

I soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti per l’agevolazione. L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. L’istanza può essere richiesta anche avvalendosi di intermediari abilitati.

Le procedura sarà chiarita con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Prima di tale provvedimento NON sarà possibile presentare domanda.

Regime sanzionatorio e Aiuti di Stato

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art.25 commi 9-14 D.L. n.34/2020 con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

Il contributo spetta, come i precedenti, nei limiti del Quadro Temporaneo per gli Aiuti di Stato.

Dr.ssa Giulia Bordinazzo – g.bordinazzo@potenzapartners.com